Sez. L, Sentenza n. 3226 del 11/02/2008 (Rv. 601646 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Assenze per malattia - Controllo - Irreperibilità al controllo domiciliare - Sussistenza o meno della malattia - Irrilevanza - Licenziamento per giusta causa - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, d.l. 12 settembre 1983 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sè, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 12/09/1983 num. 496 art. 5 com. 14, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)