Sez. 1, Sentenza n. 9407 del 21/04/2006 (Rv. 590408 - 01)
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI | Soppressione enti ospedalieri - Acquisizione dei beni ai Comuni - Automaticità - Esclusione - Conseguenze.
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI
Il trasferimento degli immobili degli enti ospedalieri ai comuni non è avvenuto in modo automatico, essendo prevista l'intermediazione di atto legislativo o amministrativo regionale, secondo una gradualità finalizzata all'istituzione delle unità sanitarie locali ed alla perdita di personalità giuridica degli enti ospedalieri; ne consegue che, ai fini dell'attribuzione della proprietà di tali immobili, alle U.S.L. o ai Comuni, occorre preventivamente accertare l'esistenza o meno degli indicati provvedimenti legislativi o amministrativi.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 08/09/1983 num. 58 art. 26, Legge Reg. Lazio 08/09/1983 num. 58 art. 27, Legge Reg. Lazio 08/09/1983 num. 58 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)