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Sez. 1, Sentenza n. 9407 del 21/04/2006 (Rv. 590408 - 01)

ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI | Soppressione enti ospedalieri - Acquisizione dei beni ai Comuni - Automaticità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590408-01

ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI

Il trasferimento degli immobili degli enti ospedalieri ai comuni non è avvenuto in modo automatico, essendo prevista l'intermediazione di atto legislativo o amministrativo regionale, secondo una gradualità finalizzata all'istituzione delle unità sanitarie locali ed alla perdita di personalità giuridica degli enti ospedalieri; ne consegue che, ai fini dell'attribuzione della proprietà di tali immobili, alle U.S.L. o ai Comuni, occorre preventivamente accertare l'esistenza o meno degli indicati provvedimenti legislativi o amministrativi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 08/09/1983 num. 58 art. 26, Legge Reg. Lazio 08/09/1983 num. 58 art. 27, Legge Reg. Lazio 08/09/1983 num. 58 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)