Sez. U, Sentenza n. 2180 del 28/03/1985 (Rv. 440055 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTE OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ ALLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERDITA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'ENTE - CONDIZIONI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTE OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ ALLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERDITA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'ENTE - CONDIZIONI.*
Il trasferimento dei beni e delle attività di un ente ospedaliero in favore delle strutture del servizio sanitario nazionale, secondo la previsione degli artt. 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, non comporta la perdita della personalità giuridica dell'ente medesimo, fino a quando non si sia perfezionato il complesso "iter" legislativo ed amministrativo contemplato dalle citate norme. Pertanto, con riguardo al ricorso per Cassazione, che un ente ospedaliero proponga contro una sentenza resa nei suoi confronti, l'ammissibilità dell'impugnazione non può essere contestata per il solo fatto del sopravvenuto instaurarsi dell'indicata procedura traslativa, ove non si deduca e dimostri la sua conclusione, nel senso specificato, prima della data della proposizione del ricorso stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)