Sez. 2, Sentenza n. 1948 del 25/07/1967 (Rv. 328909 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
La mutatio libelli, non consentita dal codice di rito, ricorre quando, nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado, sia innovato l'oggetto della pretesa, o sia introdotto nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'Azione, un tema di indagine, e quindi di decisione, completamente nuovo, perche fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio. (nella specie, si e ritenuto non sussistere mutatio, ma solo emendatio libelli, in quanto gli attori avevano chiesto, con l'atto di citazione, di essere autorizzati a costruire a proprie spese un muro divisorio, prelevando, senza pagarne il compenso, la meta del suolo occorrente dal fondo dei vicini ma successivamente- avendo costoro dichiarato di non opporsi alla cessione del suolo - con note istruttorie autorizzate gli attori avevano modificato la domanda, chiedendo di essere autorizzati a costruire il muro de quo a spese comuni con i proprietari del fondo finitimo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)