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Sez. 1, Sentenza n. 3152 del 09/11/1971 (Rv. 354515 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ART 2135 COD CIV - BESTIAME - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354515-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ART 2135 COD CIV - BESTIAME - NOZIONE.*

Nell'art 2135 cod civ, il termine 'bestiamè deve ritenersi attribuito ai soli bovini, ovini, caprini, equini e suini, agli animali cioe da lavoro, carne, latte e lana, con esclusione di quelli da cortile, e con esclusione altresi delle altre attivita di allevamento, come la coniglicoltura, la bachicoltura, l'apicoltura, la pollicoltura, eccetera, le quali possono acquistare carattere agrario solo come attivita connesse, se ed in quanto esercitate nell'ambito di una impresa di coltivazione del fondo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)