Sez. 1, Ordinanza n. 21392 del 23/06/2026 (Rv. 679273-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Riconoscimento dello status di rifugiato - Presupposti della sottoposizione a tratta ai fini dello sfruttamento sessuale - Poteri istruttori del giudice.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, lo specifico fenomeno della tratta degli esseri umani, segnatamente a scopo di sfruttamento sessuale, presenta delle peculiarità che richiedono, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, che l'autorità giudiziaria si avvalga di specifici strumenti per far emergere la storia di tratta, nonostante la lacunosità della allegazione, tra i quali l'audizione della parte, la procedura di referral e l'utilizzazione della lista dei c.d. «indicatori di tratta», secondo le Linee guida sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR.
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24 art. 9, Legge 16/03/2006 num. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)