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Sez. 5, Sentenza n. 1626 del 25/01/2008 (Rv. 601476 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE | Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Disciplina applicabile - Legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Conseguenze - Lettura del dispositivo in udienza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601476-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE

Le controversie in materia di tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, - sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario e sono soggette al rito civile ordinario, non essendo alle stesse applicabile la disciplina stabilita dalla legge n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative; ne consegue che per esse non è prevista la pronuncia della decisione con lettura del dispositivo in udienza subito dopo la precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 321, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)