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Sez. 1, Sentenza n. 18246 del 10/09/2004 (Rv. 576962 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE | Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Disciplina applicabile - Legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Conseguenze - Mancata comparizione delle parti alla prima udienze - Rinvio dell'udienza ex art. 181, cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576962-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE

Le controversie in materia di tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 - nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 12, legge n. 448 del 2001, applicabile nella specie 'ratione temporis'- sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario e sono soggette al rito civile ordinario, non essendo quindi alle stesse applicabile la disciplina stabilita dalla legge n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative (In virtù del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, ex art. 23, legge n. 689 del 1981, aveva convalidato l'ordinanza - ingiunzione, in quanto nessuna delle parti era comparsa alla prima udienza di comparizione, anziché disporre il rinvio dell'udienza ex art. 181, cod. proc. civ., dandone comunicazione alle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)