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Sez. L, Sentenza n. 2631 del 20/03/1999 (Rv. 524383 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita per malattia professionale - Decorrenza dall'acquisita consapevolezza della malattia, della sua eziologia e del conseguimento della soglia minima di inabilità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524383-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

In materia di prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, il cui termine triennale decorre dal momento in cui la malattia emerga con segni o sintomi univoci tali da rendere l'assicurato consapevole della medesima anche per quanto riguarda la sua eziologia professionale e il raggiungimento della misura minima indennizzabile di inabilità, l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato di tale consapevolezza ad una certa data sulla base della documentazione medica da lui stesso prodotta costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie si era dedotto che gli elementi - esami e referti medici - dai quali il giudice di merito aveva dedotto la conoscibilità della malattia professionale non erano idonei a fornirne la prova; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha precisato che il possesso che l'assicurato abbia della certificazione medica (utilizzata in giudizio) "è possesso (quale normale conoscibilità) delle informazioni in essa contenute (pur se espresse in forma iniziatica)", in considerazione della natura e funzione degli atti di cui si tratta, formati su richiesta dell'interessato e a seguito di esami cui egli si sottopone consapevolmente).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)