Sez. L, Sentenza n. 9799 del 09/10/1997 (Rv. 508653 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita per malattia professionale - Decorrenza del termine prescrizionale dalla acquisita consapevolezza della malattia, della sua eziologia professionale e del conseguimento della soglia minima di inabilità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
In materia di prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, il cui termine triennale decorre dal momento in cui la malattia emerga con segni o sintomi univoci tali da rendere l'assicurato consapevole della medesima anche per quanto riguarda la sua eziologia professionale e il raggiungimento della misura minima indennizzabile di inabilità, l'accertamento del giudice di merito circa il conseguimento da parte dell'assicurato di tale consapevolezza ad una certa data sulla base della documentazione medica da lui stesso prodotta costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici ed errori di diritto. (Nella specie, con il ricorso rigettato dalla S.C. si era dedotto che l'I.N.A.I.L. avrebbe dovuto dare la dimostrazione che all'epoca della ritenuta decorrenza della prescrizione era già avvenuto il consolidamento dei postumi indennizzabili).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)