Sez. 3, Sentenza n. 3862 del 18/06/1980 (Rv. 407723 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DEL FATTO O DEL RAPPORTO SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL GIUDICE MEDESIMO - CRITERI - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI - APPLICABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DEL FATTO O DEL RAPPORTO SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL GIUDICE MEDESIMO - CRITERI - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI - APPLICABILITA.*
Il potere del giudice di dare l'esatta qualificazione giuridica al fatto o al rapporto sottoposto al suo esame, per valutare sotto un punto di vista tecnico la fondatezza della pretesa avanzata in giudizio, non comporta soltanto l'attribuzione del nomen iuris piu appropriato che a tale pretesa compete, ma anche - qualora le espressioni usate dalla parte siano per la loro genericita ed inesattezza riferibili a piu azioni dai presupposti in parte coincidenti - l'individuazione e l'accoglimento della domanda, da ritenersi proposta nell'esatta definizione che ad essa si attaglia, purche la formulazione datale dalla parte sia conciliabile con tale definizione, in applicazione del generale principio di conservazione degli Atti processuali, in base al quale, sussistendo un dubbio sull'enunciazione del contenuto di un atto, deve propendersi per la soluzione favorevole alla sua efficacia piuttosto che alla sua invalidita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)