diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6367 del 30/10/1986 (Rv. 448564 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI DI ERMENEUTICA NEGOZIALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448564-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI DI ERMENEUTICA NEGOZIALE - APPLICABILITÀ.*

In Sede d'interpretazione della domanda giudiziale, da condursi dando prevalenza alla ricerca della sostanziale volontà e dello scopo perseguito dalla parte, rispetto alla lettera delle espressioni usate, sono utilizzabili, in via analogica, i criteri d'ermeneutica negoziale posti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., ivi incluso, pertanto, quello della conservazione, cioè della preferenza da accordare all'interpretazione idonea ad assegnare effetti all'atto. (V 3862/80, mass n 407723).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)