Sez. 1 - , Ordinanza n. 1184 del 18/01/2018 (Rv. 646873 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Successione “ope legis” all'Agensud dell'amministrazione dei lavori pubblici - Subentro anche nella fase di collaudo e del pagamento dei collaudatori - Costituzione di una nuova commissione di collaudo - Esclusione - Ragioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di opere e progetti speciali per il Mezzogiorno, l'amministrazione dei lavori pubblici (ora Ministero per le infrastrutture e i trasporti) è succeduta “ope legis” all'Agensud nei relativi rapporti ed in tutte le loro fasi, ivi compreso il collaudo ed il pagamento del compenso ai collaudatori, in forza dell'art. 9 del d.lgs. n. 96 del 1993, ma la nuova disciplina introdotta dagli artt. 28 della legge n. 109 del 1994 e 206 del d.P.R. n. 554 del 1999 non ha dato vita ad una nuova e diversa commissione di collaudo che comporti la costituzione di un nuovo rapporto, anche in relazione al compenso dei collaudatori, essendo la riduzione dei membri da cinque a tre imposta dalla legge senza novazione dei diritti ed obblighi incombenti sulla commissione.
Riferimenti normativi: Legge 19/12/1992 num. 488 art. 2, Decreto Legisl. 03/04/1993 num. 96 art. 9, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 28, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)