Sez. 1, Sentenza n. 2802 del 25/03/1999 (Rv. 524516 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - MOMENTO | Mutamenti di diritto - Controversia proposta contro l'Agensud - Già pendente all'1 gennaio 1993 - Applicabilità dell'art. 5 nuovo testo cod. proc. civ. - Successione ope legis dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici - Qualificazione - Mutamento dello stato di diritto rilevante ai fini della competenza - Riassunzione del giudizio contro l'Amministrazione - Invocazione del Foro Erariale - Infondatezza per irrilevanza del mutamento.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - MOMENTO
La successione "ope legis", in forza del disposto dell'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici alla cosiddetta Agensud (soppressa dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1992 n. 488), nei rapporti relativi alle opere ed ai progetti speciali già di pertinenza della detta agenzia, avendo determinato la sostituzione in detti rapporti di un'Amministrazione dello Stato ad un ente soggettivamente distinto dalla Stato, deve essere qualificata, ai fini della disciplina del nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ., come un mutamento normativo che non rileva, ai fini della competenza, giusto il disposto di quest'ultima disposizione la quale trova applicazione, ai sensi dell'art. 90 primo comma della legge n. 353 del 1990, anche alle controversie pendenti alla data dell'1 gennaio 1993.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 art. 2, Decreto Legisl. 03/04/1993 num. 96 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)