Sez. L, Sentenza n. 6888 del 25/05/2000 (Rv. 536911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Esercizio dell'opzione ex art. 6 legge n. 54 del 1982 per la prosecuzione del rapporto - Successivo licenziamento "contra optionem" - Nullità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Qualora il lavoratore, pur avendo esercitato, in presenza dei prescritti requisiti, l'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro dopo il compimento dell'età pensionabile, ai sensi dell'art. 6 legge 26 febbraio 1982 n. 54 - di conversione del D.Lgs. 22 dicembre 1981 n. 791 - venga licenziato per l'accertato motivo del compimento dell'età suddetta, il licenziamento è nullo e la nullità non è suscettibile di rimozione per effetto di successiva manifestazione della volontà del lavoratore di fruire del trattamento pensionistico prima del termine ultimo della protrazione che secondo la medesima legge può avere il rapporto di lavoro in regime di continuazione opzionale; tale manifestazione, invero, fa venir meno per il futuro gli effetti della primitiva opzione, così ristabilendo il potere del datore di lavoro di recedere anche a motivo dell'avvenuto compimento dell'età pensionabile, non ne elimina gli effetti già prodotti, ivi compreso, quindi, quello del licenziamento intimato "contra optionem", né comporta convalida di tale recesso, ostandovi la generale previsione di non convalidabilità del negozio nullo, posto dall'art. 1423 cod.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)