Sez. L, Sentenza n. 11668 del 12/05/2008 (Rv. 603231 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Opzione per la prosecuzione del rapporto oltre l'età pensionabile - Licenziamento prima della scadenza degli effetti dell'opzione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Licenziamento per riduzione di personale - Criterio contrattuale della maggiore età o prossimità alla pensione - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il rapporto di lavoro in cui venga esercitata la facoltà di opzione per la prosecuzione oltre l'età pensionabile prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, rimane assoggettato, quanto alle garanzie di stabilità, alla medesima disciplina ad esso applicabile, e al datore di lavoro non è consentito collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di età, potendo irrogare il licenziamento in conseguenza di illeciti disciplinari, per inidoneità alle mansioni e per giustificato motivo oggettivo in genere, nonché per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223 del 1991. In tale ultimo caso, trova applicazione il disposto di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui prevede che gli accordi sindacali, ai fini della scelta del personale da licenziare, possano adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1992 num. 503 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)