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Sez. 5, Sentenza n. 874 del 22/02/1999 Cc. (dep. 01/04/1999) Rv. 212930 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Accoglimento nel corso di giudizio direttissimo - Successiva ordinanza di revoca del provvedimento - Revoca del giudizio direttissimo - Trasmissione atti al PM - Abnormità e ricorribilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212930-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE

Nel caso di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, costituisce provvedimento abnorme (e quindi ricorribile per cassazione) il provvedimento con il quale il giudice, nel revocare la ammissione del giudizio abbreviato, revochi anche l'ammissione del giudizio direttissimo, restituendo gli atti al PM. Invero, mentre la revoca del giudizio abbreviato costituisce provvedimento semplicemente illegittimo ma non impugnabile, la revoca del rito direttissimo, pur in origine ammesso, comportando una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in presenza del valido esercizio dell'azione penale, è completamente fuori dalla logica del vigente sistema processuale. (Fattispecie in cui, in sede di giudizio abbreviato, instauratosi nell'ambito di giudizio direttissimo, il giudice di merito, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti per la necessità di ascoltare testi, anziché attivare la procedura ex art 452 comma 2 cod.proc. pen., ha agito come sopra indicato. La Suprema corte ha annullato senza rinvio il provvedimento abnorme, determinando la regressione del procedimento nella fase immediatamente precedente alla emissione della ordinanza impugnata, ponendo, conseguentemente, il giudice di merito nella condizione di disporre eventualmente l'audizione dei testi.) (V. Corte cost. sentenza 29 giugno 1992 n. 318).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 452 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 452 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)