Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 01/10/1995 Cc. (dep. 30/12/1995) Rv. 203169 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - In genere | Accoglimento - Successiva ordinanza di revoca del provvedimento - Abnormità e ricorribilità - Esclusione - "Ratio".
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - In genere
L'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare avendo già accolto la richiesta di giudizio abbreviato, revochi tale pronuncia, disponendo quindi il rinvio a giudizio, pur se illegittima, non è, tuttavia, qualificabile come abnorme e, pertanto, al pari di tutte le altre ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 440 cod. proc. pen., che dispongano e rifiutino il rito abbreviato, non è suscettibile di ricorso per Cassazione. Il che ben si giustifica considerando che è sempre possibile, per l'imputato, ottenere, allo esito del giudizio svoltosi nelle forme ordinarie, la riduzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ove risulti che il processo avrebbe potuto in realtà essere definito allo stato degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)