Sez. L, Sentenza n. 6614 del 08/11/1983 (Rv. 431339 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - NORMATIVA DISCIPLINARE DETTATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE - OBBLIGO DI RECEPIMENTO DA PARTE DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - NORMATIVA DISCIPLINARE DETTATA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE - OBBLIGO DI RECEPIMENTO DA PARTE DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - secondo cui la normativa disciplinare in tema di infrazioni e di sanzioni deve "applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano" - non impone che la regolamentazione aziendale debba recepire la normativa disciplinare dettata dalla contrattazione collettiva di settore anche quando questa sia meno favorevole, essendo la medesima assunta come parametro di legittimità, per il potere disciplinare dell'imprenditore, solo se più favorevole.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)