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Sez. 2, Sentenza n. 395 del 17/02/1971 (Rv. 349991 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - DECISIONI DEL COMITATO ESECUTIVO - IMPUGNAZIONE CON AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE DI CINQUE ANNI - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA - ELEVAZIONE DEL TERMINE A DIECI ANNI EX LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICABILITA IN CASSAZIONE - EFFETTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349991-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - DECISIONI DEL COMITATO ESECUTIVO - IMPUGNAZIONE CON AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE DI CINQUE ANNI - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA - ELEVAZIONE DEL TERMINE A DIECI ANNI EX LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICABILITA IN CASSAZIONE - EFFETTI - LIMITI.*

Il termine di cinque anni, stabilito dall'art 2 della legge 5 febbraio 1957, n 18 (per impugnare in Sede giudiziaria le decisioni adottate dall' INPS in materia di pensioni), e di decadenza e decorre dalla comunicazione della decisione del comitato esecutivo, se intervenuta nei novanta giorni, o dalla scadenza dei novanta giorni, se nel tempo suddetto non sia stato deciso il ricorso, anche se la decisione intervenga successivamente. L'art 58 della legge 30 aprile 1969, n 153 (che eleva a dieci anni il detto termine), quale jus superveniens, e applicabile in Cassazione con riguardo alle cause che, pur decise nel merito in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge, abbiano ad oggetto un provvedimento emesso dall' istituto posteriormente al 30 giugno 1959. Qualora la decisione risulti errata in base alla normativa vigente all'epoca della pronunzia (per essere stata accolta la domanda nonostante la deduzione di improponibilita, ritenuta intempestiva perche formulata in comparsa conclusionale e valutata quale eccezione di prescrizione, non rilevabile ex officio), la Corte di Cassazione, dopo aver corretto la motivazione in base all'jus superveniens, deve cassare senza rinvio il capo concernente la condanna dell'istituto alle spese di giudizio.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, Legge 05/02/1957 num. 18 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)