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Sez. L, Sentenza n. 3345 del 14/05/1983 (Rv. 428239 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - DOMANDA GIUDIZIALE DI PRESTAZIONE - TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA - SOPRAVVENIENZA DELLO ART. 8 DELLA LEGGE 1973 N. 533 - TRASFORMAZIONE IN TERMINE ORDINATORIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428239-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - DOMANDA GIUDIZIALE DI PRESTAZIONE - TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA - SOPRAVVENIENZA DELLO ART. 8 DELLA LEGGE 1973 N. 533 - TRASFORMAZIONE IN TERMINE ORDINATORIO - CONSEGUENZE.*

Il termine di cinque anni - decorrenti dalla comunicazione della decisione del ricorso o dalla scadenza del termine di novanta giorni fissata per la decisione amministrativa che non sia nel frattempo intervenuta - entro il quale deve essere, a norma dell'art. 37 della legge n. 830 del 1961, proposta la domanda giudiziale di prestazioni dovute dall'i.N.P.S. - essendo strumentale ad esigenze di accelerazione della definizione del rapporto controverso ed insensibile a circostanze soggettive che determinano l'inutile decorso del tempo, ha natura di termine (non sostanziale) di decadenza, il quale, per effetto del sopravvenuto disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 533 del 1973 - secondo, il quale, rispettivamente, non si tiene conto nelle procedure amministrative delle preclusioni e decadenze già verificatesi e sono abrogate le Disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di controversie previdenziali, con parallela previsione (art. 443 cod. proc. civ.) del potere del giudice di sospensione del procedimento al fine di consentire il verificarsi della condizione di procedibilità riscontrata carente e costituita dal preventivo Esercizio dell'Azione in via amministrativa, - si è tuttavia trasformato in termine solo ordinatorio, talché la domanda giudiziale proposta oltre la scadenza del medesimo non può essere dichiarata improcedibile, anche se la scadenza stessa era già maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973. (V 906/82, mass n 418759; (V 3581/82, mass n 421544; (V 6587/81, mass n 417435; (V 4918/81, mass n 415669; (V 2627/80, mass n 406365; (V 395/71, mass n 349991).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)