diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2649 del 23/07/1968 (Rv. 335175 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ESAURIMENTO DELL'ESECUZIONE A CURA DI ALTRO CREDITORE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335175-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ESAURIMENTO DELL'ESECUZIONE A CURA DI ALTRO CREDITORE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*

Non puo ritenersi cessata la materia del contendere in una causa di opposizione all'esecuzione, quando l'esecuzione forzata sia proseguita fino all'esaurimento a cura di altro creditore munito di titolo esecutivo. La contestazione di merito proposta con l'opposizione puo sopravvivere, e normalmente sopravvive, al fatto contingente dell'esecuzione forzata, che serve solo a dare maggiore intensita all'interesse del debitore. Pertanto, il giudice che, per effetto della definizione del processo di esecuzione, dichiari cessata la materia del contendere in ordine all'intera materia dell'opposizione all'esecuzione come effetto generale e assoluto, senza specifico esame della reale composizione degli interessi in conflitto, cade in errore di diritto e, se la cennata composizione non si realizza, finisce per omettere la pronunzia sulla domanda portata al suo esame. (nella specie, l'opposizione implicava contestazione del credito risultante dal titolo, non giudiziale, del creditore procedente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)