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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 07/09/2017 (Rv. 645478 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE | Rigetto dell’istanza di sospensione - Prosecuzione del procedimento esecutivo – Cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645478-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE

La conclusione della procedura esecutiva, proseguita, in pendenza di opposizione, a seguito di rigetto dell’istanza sospensiva proposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione, permanendo l’interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)