diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5101 del 25/05/1994 (Rv. 486760 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore | Successiva presentazione di altre istanze di fallimento - Rinnovazione dell'audizione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486760-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore

Nel caso in cui il debitore sia stato già sentito dal Tribunale in camera di consiglio a norma dell'art. 15 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ove vengano successivamente presentate altre istanze di fallimento da parte di altri creditori, non occorre rinnovare la sua convocazione per ciascuna di esse, essendo sufficiente, ai fini della tutela del diritto di difesa, che il debitore sia di fatto in grado di chiarire tempestivamente all'organo fallimentare ogni elemento utile per valutare la sua situazione commerciale e patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)