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Sez. 1, Sentenza n. 6191 del 07/03/2008 (Rv. 602253 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Desistenza del creditore istante - Iniziativa istruttoria officiosa del tribunale - Rinnovazione dell'audizione - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006.
Stato
decisa il 2008-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602253-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In tema di procedimento officioso per la dichiarazione di fallimento, allorchè il debitore sia stato già sentito dal tribunale a norma dell'art. 15 legge fall., ove alla desistenza dal ricorso dell'unico creditore ricorrente segua un'iniziativa istruttoria del tribunale volta alla ricerca di prove sugli elementi della fallibilità, non occorre rinnovare la convocazione nè comunicare tali provvedimenti, essendo sufficiente, ai fini della tutela del diritto di difesa, che il debitore sia già stato posto nella condizione di chiarire tempestivamente al giudice ogni elemento utile per valutare la sua situazione e restando a suo carico l'onere di seguire gli sviluppi del procedimento; ne consegue che, in una fattispecie regolata dall'art. 6 legge fall. ed anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (con il quale è venuto meno il potere d'ufficio del tribunale nell'iniziare il predetto procedimento), va confermata la sentenza che non ha disposto l'ulteriore convocazione del debitore per una nuova emergenza processuale, non avendo essa evidenziato fatti significativi, in relazione ai presupposti della fallibilità soggettivi ed oggettivi, positivi e negativi, posteriori all'inizio dell'unica istruttoria e sconosciuti al debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)