Sez. 6, Sentenza n. 1034 del 12/05/1982 Cc. (dep. 15/06/1982) Rv. 154260 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSA DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 744/1981 - CONDIZIONI OSTATIVE - PRECEDENTI PENALI - CONDANNA CUI SI RIFERISCE LA RICHIESTA DEL BENEFICIO - COMPUTABILITÀ.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSA DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 744/1981 - CONDIZIONI OSTATIVE - PRECEDENTI PENALI - CONDANNA CUI SI RIFERISCE LA RICHIESTA DEL BENEFICIO - COMPUTABILITÀ.*
Nella valutazione dei precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio dell'indulto nella misura massima occorre tenere conto anche della condanna irrevocabile rispetto alla quale è formulata la richiesta, posto che il criterio temporale (dei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del decreto) adottata dal legislatore per la individuazione dei precedenti preclusivi non legittima alcuna esclusione. (Conf mass n 151933).*
Riferimenti normativi: DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)