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Sez. U, Sentenza n. 11 del 12/12/1981 Cc. (dep. 30/01/1982) Rv. 151933 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 ARTT. 4 E 6 - CONDANNA IRREVOCABILE RISPETTO ALLA QUALE VIENE INVOCATO IL BENEFICIO NELLA MISURA MASSIMA - CONSIDERAZIONE DELLA STESSA TRA I PRECEDENTI PENALI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DELL'INDULTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151933-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 ARTT. 4 E 6 - CONDANNA IRREVOCABILE RISPETTO ALLA QUALE VIENE INVOCATO IL BENEFICIO NELLA MISURA MASSIMA - CONSIDERAZIONE DELLA STESSA TRA I PRECEDENTI PENALI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DELL'INDULTO - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'applicazione dell'indulto disposto con il d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, occorre, nella valutazione dei precedenti penali ostativi alla concessione dell'anzidetto beneficio nella misura massima, tener conto - a norma del combinato disposto degli artt. 4 e 6 del citato decreto - anche della condanna irrevocabile rispetto alla quale è formulata la richiesta, posto che il criterio temporale - dei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto - adottato dal legislatore non legittima alcuna esclusione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 4 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)