Sez. L, Sentenza n. 4896 del 16/09/1982 (Rv. 422904 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PATTUIZIONE DIRETTA A COMPRIMERE TALE DIRITTO - NULLITÀ EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA PER IL MANCATO RICORSO AD UNA PROCEDURA CONCILIATIVA - NULLITÀ - CONDIZIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE ALL'EPOCA DELLA ESPERIBILITÀ DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PATTUIZIONE DIRETTA A COMPRIMERE TALE DIRITTO - NULLITÀ EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DECADENZA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA PER IL MANCATO RICORSO AD UNA PROCEDURA CONCILIATIVA - NULLITÀ - CONDIZIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE ALL'EPOCA DELLA ESPERIBILITÀ DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA.*
A norma dell'art. 2103 cod. civ. del nuovo testo di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono nulle tutte le pattuizioni dirette a comprimere il diritto del lavoratore ad ottenere la qualifica corrispondente alle mansioni da lui svolte e sono pertanto nulle le clausole dei contratti collettivi che prevedono la decadenza dell'Azione giudiziaria per il mancato ricorso ad una procedura conciliativa, ove all'epoca in cui il lavoratore doveva dare corso a tale procedura (prevista, nella specie, dall'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L.) la suddetta legge fosse già entrata in vigore. (Conf 2240/80, mass n 405912).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)