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Sez. 1, Sentenza n. 2077 del 23/06/1972 (Rv. 359282 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DECISIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE MODIFICANTE IL CONTENUTO PRECETTIVO D'UN PRECEDENTE PROVVEDIMENTO CON L'INTRODUZIONE D'UNA STATUIZIONE SULLA DETRAIBILITA D'UN DETERMINATO VALORE NON TASSABILE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359282-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - DECISIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE MODIFICANTE IL CONTENUTO PRECETTIVO D'UN PRECEDENTE PROVVEDIMENTO CON L'INTRODUZIONE D'UNA STATUIZIONE SULLA DETRAIBILITA D'UN DETERMINATO VALORE NON TASSABILE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il procedimento di correzione delle sentenze, previsto dagli artt 287 e 288 cod proc civ, e istituzionalmente inteso ad eliminare meri errori materiali e di calcolo, senza toccare in alcun modo la sostanza del decisum. Esorbita dai limiti propri di tale procedimento la decisione della commissione provinciale delle imposte che modifica il contenuto precettivo del precedente provvedimento introducendovi, nell'eliminare l'errore denunciato, una statuizione circa la detraibilita di un determinato valore non tassabile, che prima non vi era, allo scopo di tener fermo il calcolo complessivo del valore tassabile. (V 2509'71, mass n 353549).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)