Sez. 1, Sentenza n. 2509 del 26/07/1971 (Rv. 353549 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - CORREZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Il procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, di cui agli art 287, 288 cod proc civ, si applica alle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, ossia alle semplici omissioni o agli errori di calcolo rivelati dal contenuto della pronuncia, dovendo lo errore materiale consistere in un elemento estrinseco alla ratio decidendi, e risultare manifesto dal semplice confronto fra la parte errata e le considerazioni di fatto e di diritto della motivazione, senza alcuna rinnovata valutazione che possa intaccare il contenuto della decisione. (nella specie la Cassazione ha escluso che potesse correggersi, ai sensi degli art 287, 288 cod proc civ, una decisione della commissione provinciale delle imposte che in Sede di valutazione, aveva attribuito ad un suolo di mq settemiladuecentosette il valore di lire duemila al mq, determinando nel dispositivo l'importo globale di lire settemilioni, trattandosi di contraddizione fra motivazione e dispositivo, denunziabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)