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Sez. 1, Sentenza n. 11686 del 30/07/2003 (Rv. 565519 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento per il notificante - Illegittimità costituzionale degli artt. 149 cod.proc.civ. e 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 dichiarata con la sent. n. 477 del 2002 - Data di consegna dell'atto da parte del notificante - Rilevanza esclusiva.
Stato
decisa il 2003-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565519-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (e non alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario), a norma dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della sent. n. 477 del 2002 della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 ter CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)