Sez. 1, Ordinanza n. 1390 del 02/02/2002 (Rv. 554796 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento per il notificante - Data di consegna del plico al destinatario - Rilevanza esclusiva - Non manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 4, terzo comma, legge 20 novembre 1982, n. 890, richiamato implicitamente dall'art. 149 cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica dell'atto, per il notificante, dalla data della consegna del plico raccomandato al destinatario, anziché dalla data della spedizione, in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella stabilita per i ricorsi amministrativi e per gli atti del contenzioso tributario (la cui notificazione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 16, n. 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si perfeziona con la spedizione dell'atto, risultante da attestazione del servizio postale) e in quanto addossa alla parte notificante, che esercita un diritto secondo le formalità previste, ogni rischio connesso alla omessa o tardiva consegna dell'atto al destinatario, causata da disservizi non imputabili al notificante stesso, potendo così determinare, di fatto, ostacolo al libero esercizio della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; né, d'altra parte, può ritenersi che una diversa regolamentazione della notificazione in esame possa incidere sui diritti del soggetto destinatario dell'atto, sia perché non corrisponde ai principi di buona amministrazione che un soggetto possa avvantaggiarsi dei disservizi dell'Amministrazione stessa, sia perché il destinatario dell'atto sarebbe comunque posto in condizione di difendersi, atteso che l'atto deve essergli comunque notificato e dalla data della notifica decorrono gli adempimenti che la legge pone a suo carico, mentre muterebbe soltanto la data alla quale fare riferimento ai fini della tempestività della notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)