Sez. 2, Sentenza n. 6231 del 15/05/2000 (Rv. 536516 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI | Diritto di abitazione - Limitazioni derivanti dalla temporanea occupazione di parte dell'immobile - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI
La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 comma secondo cod.civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare -che, costituendo "ex lege" oggetto di un legato, viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie, al momento dell'apertura della successione - ha esclusivo riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione del "de cuius", con la conseguenza che, nel caso di residenza familiare ubicata in un immobile in proprietà esclusiva di quest'ultimo, il diritto del coniuge superstite non incontra, simmetricamente, alcun limite, anche se, di fatto, parte dell'immobile sia temporaneamente occupato da terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)