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Sez. 2, Sentenza n. 2474 del 10/03/1987 (Rv. 451624 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE - CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE - IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - IMPOSSIBILITÀ DI DIVISIONE - ASSEGNAZIONE ED ALTRO CONDIVIDENTE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DELL'EQUIVALENTE DEL MONETARIO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO PER IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE EX ART. 673 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451624-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE - CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE - IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - IMPOSSIBILITÀ DI DIVISIONE - ASSEGNAZIONE ED ALTRO CONDIVIDENTE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DELL'EQUIVALENTE DEL MONETARIO DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE - ESTINZIONE DEL DIRITTO PER IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE EX ART. 673 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540, capov., cod. civ. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo "ex lege" oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649, secondo comma, cod. civ.), al momento dell'apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione al de cuius. Pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove per l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante e l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario di quel diritto senza che - non ricorrendo l'ipotesi di legato di prestazione obbligatoria - possa verificarsi l'effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dal secondo comma dell'art. 673 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 673

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)