Sez. 3, Sentenza n. 11334 del 29/09/1997 Ud. (dep. 10/12/1997) Rv. 210314 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | "Condono edilizio" - Sospensione dichiarata dal giudice - Momento della cessazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di "condono edilizio", il termine ultimo per la sospensione dichiarata dal giudice, di cui all'art. 38 l. n. 47 del 1985, va individuato nel 31 marzo 1997, stabilito dalla legge n. 662 del 1996 all'art. 2, commi 37, 38 e 40, per integrare la documentazione richiesta prima della entrata in vigore di tali disposizioni e per procedere al versamento della oblazione non corrisposta con il pagamento degli interessi legali. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1996 num. 662 art. 2 com. 37 CORTE COST., Legge 30/12/1996 num. 662 art. 2 com. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1996 num. 662 art. 2 com. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)