Sez. 3, Sentenza n. 183 del 13/01/1982 (Rv. 417875 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - GRAVITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO INDICATO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 PER I CONTRATTI PROROGATI - UTILIZZABILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - GRAVITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO INDICATO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 PER I CONTRATTI PROROGATI - UTILIZZABILITÀ.*
In tema di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, i criteri posti, in materia di contratti prorogati, dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 - secondo cui la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto solo quando si protragga per almeno due mesi (o tre, in caso di conduttore indigente per disoccupazione o grave malattia) - ben possono essere adottati quali parametri per accertare, in materia locatizia, la gravità dell'inadempimento del conduttore e la sua idoneità a turbare l'equilibrio economico del negozio. (V 806/77, mass n 384403).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)