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Sez. 3, Sentenza n. 806 del 23/02/1977 (Rv. 384403 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART 3 LEGGE N 841 DEL 1973 - CRITERI EX ARTT 1453 E 1455 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384403-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART 3 LEGGE N 841 DEL 1973 - CRITERI EX ARTT 1453 E 1455 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI.*

In tema di rapporto di locazione, la disposizione dell'art 3, legge 22 dicembre 1973, n 841, secondo cui la morosita puo costituire causa di risoluzione del contratto solo quando si protragga per almeno due mesi (o tre, se si tratti di conduttore indigente), incide in modo rilevante nell'applicazione degli artt 1453 e 1455 cod civ, quando sulla mora debendi si basi la domanda di risoluzione. La nuova disciplina, quindi, influisce direttamente anche sui criteri in base ai quali si deve di volta in volta valutare la gravita dello inadempimento, di modo che il semplice ritardo nel pagamento del canone non costituisce inadempienza apprezzabile se contenuto nell'arco temporale di due mesi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)