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Sez. 1, Sentenza n. 4951 del 21/05/1999 (Rv. 526495 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Notificazione ex art. 286 cod. proc. civ. - Carattere eccezionale della disposizione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie in tema di evento interruttivo verificatosi nel corso del giudizio di primo grado.
Stato
decisa il 1999-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

La disposizione dell'art. 286 cod. proc. civ., nel consentire la notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente, in caso di interruzione del processo, ha carattere eccezionale e non è consentita al di fuori dai casi espressamente previsti. Ne consegue che la notificazione della sentenza eseguita impersonalmente agli eredi, in relazione all'evento interruttivo verificatosi nel corso del giudizio di primo grado (e non dopo la chiusura della discussione), è inesistente e, come tale, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)