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Sez. L, Sentenza n. 3457 del 13/04/1994 (Rv. 486148 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi | Morte della parte contumace conosciuta dal notificante ed avvenuta prima della pubblicazione della sentenza - Individuazione personale, ed individuazione di ciascuno degli eredi - Necessità - Ricorso alla notificazione collettiva ed impersonale - Inammissibilità - Utilizzazione di tale ricorso - Inesistenza della notificazione - Rinnovabilità ex art. 291 cod. proc. civ. - Divieto.
Stato
decisa il 1994-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486148-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi

La notificazione dell'impugnazione alla parte contumace, nel caso in cui la morte di questa, conosciuta dal notificante, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza, deve avvenire con individuazione personale ed individuale di ciascuno degli eredi del defunto, senza che sia possibile fare ricorso alla notificazione collettiva ed impersonale di costoro che ha carattere eccezionale ed è, pertanto, limitata alle sole ipotesi espresse dalle varie norme di previsione (artt. 303, secondo comma 286, primo comma, 328, secondo comma e 330, secondo comma cod. proc. civ.), fra le quali non è ricompreso il caso suddetto, con la conseguenza che la sua utilizzazione al di fuori di tali ipotesi comporta la giuridica inesistenza della notificazione, che, quindi, non è suscettibile di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)