diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3795 del 11/11/1975 (Rv. 378004 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALE - LIMITAZIONI - LEGITTIMARIO - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378004-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - TESTIMONIALE - LIMITAZIONI - LEGITTIMARIO - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Il legittimario che agisce in riduzione e equiparato al terzo per quanto attiene alla prova della simulazione dell'atto lesivo della legittima, giacche la simulazione pregiudica non gia i diritti del de cuius, bensi i suoi propri. Pertanto, al legittimario che agisce iure proprio per il fine anzidetto e applicabile la norma dell'art 1417 cod civ, che consente al terzo la prova della simulazione senza limiti e quindi anche per testimoni e presunzioni semplici. (Conf 861/73, mass n 363171).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)