Sez. 2, Sentenza n. 861 del 28/03/1973 (Rv. 363171 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - LIMITAZIONI - EREDI DEI CONTRAENTI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - LIMITAZIONI - EREDI DEI CONTRAENTI - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Ai fini dell'applicabilita o meno delle limitazioni di prova sancite dagli artt 2722 e seguenti cod civ, si deve distinguere tra l'ipotesi in cui l'erede di una delle parti contraenti del negozio di cui sia dedotta la simulazione agisca per acquisire al patrimonio ereditario il bene che sia stato oggetto del negozio simulato e l'ipotesi in cui l'Azione dell'erede medesimo miri, invece, alla reintegrazione della quota riservatagli in qualita di legittimario. Solo nella seconda ipotesi l'attore e considerato terzo rispetto al negozio del suo dante causa e puo avvalersi, quindi, delle agevolazioni probatorie previste dall'art 1417 cod civ; mentre nella prima ipotesi l'erede agisce per un titolo che lo pone nella stessa situazione giuridica del de cuius, e cioe di una delle parti intervenute nel negozio impugnato, e non si sottrae, pertanto, alle limitazioni sancite dai citati artt 2722 e seguenti cod civ. (Conf 39/66, mass n 320085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)