Sez. 2, Sentenza n. 3214 del 18/07/1977 (Rv. 386724 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - FUNZIONE - COLLEGAMENTO DI UN ALTRO VIZIO ALLA DENUNCIA FATTA PER UN VIZIO DIVERSO E COLLEGAMENTO FONDATO SU GARANZIE DIVERSE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (DENUNZIA DI VIZI RELATIVI ALLA PARTE ELETTRICA DI UNA MACCHINA UTENSILE VENDUTA CON GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO DI DETTA PARTE; IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA DELL'AZIONE PER I VIZI INERENTI ALLA PARTE MECCANICA; ESCLUSIONE).*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - FUNZIONE - COLLEGAMENTO DI UN ALTRO VIZIO ALLA DENUNCIA FATTA PER UN VIZIO DIVERSO E COLLEGAMENTO FONDATO SU GARANZIE DIVERSE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (DENUNZIA DI VIZI RELATIVI ALLA PARTE ELETTRICA DI UNA MACCHINA UTENSILE VENDUTA CON GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO DI DETTA PARTE; IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA DELL'AZIONE PER I VIZI INERENTI ALLA PARTE MECCANICA; ESCLUSIONE).*
La denunzia dei vizi della cosa venduta ha lo scopo di mettere il venditore in condizione di poter controllare le affermazioni del compratore e di poter intervenire tempestivamente per contrastare eventuali pretese ingiuste. E chiaro, percio, che non si puo collegare un altro vizio alla denuncia fatta per un vizio diverso, altrimenti verrebbe frustrata la ratio della norma. A fortiori, tale estensione deve escludersi quando sono in questione garanzie diverse tra loro per fondamento e per disciplina normativa. (nella specie, di vendita di una macchina utensile, alimentata elettricamente, con garanzia di buon funzionamento della parte elettrica, e stato escluso che la denunzia dei vizi relativi a questa parte della macchina valesse ad impedire la decadenza della Azione per vizi inerenti alla parte meccanica della stessa). (V 1874/72, mass n 358916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)