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Sez. 3, Sentenza n. 1874 del 14/06/1972 (Rv. 358916 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE) - DOMANDA DEL SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DELL'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358916-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE) - DOMANDA DEL SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DELL'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - NECESSITA.*

Tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi della cosa venduta o per la Mancanza delle qualita promesse od essenziali (cioe non solo le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, ma anche quella di risarcimento del danno), sono soggette alla decadenza ed alla prescrizione contemplate dall'art 1495 cod civ. pertanto, anche quando si domanda il solo risarcimento del danno previa declaratoria d'inadempienza del venditore, si fa valere la garanzia prevista e disciplinata dagli artt 1490 e seguenti cod civ, sicche debbono necessariamente ricorrere tutti i presupposti dell'Azione redibitoria e quanti minoris, e quindi debbono essere osservate tutte le condizioni prescritte per tali azioni sotto pena di decadenza, quali quella della tempestiva denunzia dei vizi. (V 2518'59; 4497'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1493, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)