Sez. 1, Sentenza n. 4191 del 27/04/1999 (Rv. 525792 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Richiesta risarcitoria rivolta alla P.A. - Previa disapplicazione di atti illegittimi da parte del giudice adito - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di risarcimento danni causati dalla P.A. al privato (nella specie, per effetto di espropriazione illegittima), la domanda risarcitoria postula la configurazione di una fattispecie di illecito generato da un comportamento lesivo di un diritto soggettivo, così che la eventuale disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo (nella specie, per asserito difetto dei presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità) può trovar luogo, ad opera del giudice ordinario investito della questione risarcitoria, nei limiti in cui l'accertamento della illegittimità di una manifestazione di attività amministrativa si ponga con rilevanza preliminare esterna rispetto al riconoscimento della sussistenza del diritto soggettivo che da quell'attività risulti in ipotesi vulnerato, ma non anche nel caso in cui l'attività stessa si inserisca nell'allegata fattispecie generatrice i responsabilità civile come componente costitutiva di essa, poiché, in tal caso, la mancata impugnazione dell'atto amministrativo (e la mancata dichiarazione dell'illegittimità di esso) nelle sedi sue proprie produce il consolidamento dell'effetto di affievolimento dell'originario diritto soggettivo di cui si denuncia la lesione, con la conseguenza che, al giudice ordinario investito della controversia, non resta che prendere atto della insussistenza di una violazione del diritto soggettivo vantato e, per l'effetto, degli estremi stessi di un'obbligazione risarcitoria (con statuizione che investe non la questione della giurisdizione, ma esclusivamente il profilo dell'accoglibilità della domanda).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)