Sez. 2, Sentenza n. 10752 del 29/10/1993 (Rv. 484124 - 01)
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Restituzione di cosa determinata | Preliminare di compravendita - Consegna e godimento anticipato della cosa ottenuta dal promittente venditore - Prescrizione del diritto del promissario acquirente alla stipula del contratto definitivo - Obbligo di restituzione della cosa a carico del medesimo - Sussistenza.
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Restituzione di cosa determinata
La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ab causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)