Sez. 2, Sentenza n. 16629 del 03/07/2013 (Rv. 626935 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Prescrizione del diritto alla stipula del definitivo - Conseguenze per il promissario acquirente detentore della cosa promessa - Obbligo di restituire la cosa e i frutti - Sussistenza - Fondamento - Obbligo di risarcire il danno da mancato godimento - Insussistenza.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l'obbligo di restituzione, a norma dell'art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti ("condictio indebiti ob causam finitam"), non un'obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)