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Sez. L, Sentenza n. 5521 del 12/12/1989 (Rv. 464540 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - DIRITTO A PERMESSI SINDACALI - PORTATA - MANCATA FRUIZIONE DEL PERMESSO PER IL COMPIMENTO DELL'ATTIVITÀ TIPICA PREVISTA DALLA LEGGE - CONSEGUENZE - PREVENTIVO CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464540-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI - DIRITTO A PERMESSI SINDACALI - PORTATA - MANCATA FRUIZIONE DEL PERMESSO PER IL COMPIMENTO DELL'ATTIVITÀ TIPICA PREVISTA DALLA LEGGE - CONSEGUENZE - PREVENTIVO CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

Il diritto a permessi sindacali - previsto dall'art. 30 dello statuto dei lavoratori in favore dei componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui al precedente art. 19 per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti - facoltizza il lavoratore ad assentarsi dal lavoro per partecipare a tali riunioni, con conservazione del diritto alla retribuzione. Pertanto l'effetto sospensivo dell'obbligazione di lavoro non si verifica se il permesso non sia fruito per il compimento dell'attività tipica prevista dalla legge, mentre è irrilevante il preventivo consenso del datore di lavoro, il quale può contestare ex post l'utilizzazione del permesso stesso, negando la corrispondenza del suo Esercizio alla suddetta finalità. (V 1316/88, mass n 457479; (V 3354/88, mass n 458738).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)