Sez. L, Sentenza n. 4302 del 24/03/2001 (Rv. 545148 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI | Permessi retribuiti - Utilizzazione - Partecipazione alle riunioni degli organi direttivi - Altri usi - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Cessazione dell'obbligo retributivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI
I permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30 St.Lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)