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Sez. L, Sentenza n. 4302 del 24/03/2001 (Rv. 545148 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI | Permessi retribuiti - Utilizzazione - Partecipazione alle riunioni degli organi direttivi - Altri usi - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Cessazione dell'obbligo retributivo.
Stato
decisa il 2001-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545148-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI

I permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30 St.Lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)