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Sez. L, Sentenza n. 2535 del 17/04/1980 (Rv. 406268 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - QUESTIONE RELATIVA AL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE DISPOSTA DALL'ART 416, COMMA SECONDO COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406268-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - QUESTIONE RELATIVA AL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE DISPOSTA DALL'ART 416, COMMA SECONDO COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*

Poiche la questione relativa al difetto di legittimazione processuale attiene alla regolarita del contraddittorio e alla validita della sua Costituzione, e puo essere rilevata d'ufficio, la stessa non e soggetta alla preclusione di cui all'art 416, comma secondo, cod proc civ, per il quale debbono essere proposte a pena di decadenza, nel termine stabilito per la Costituzione del convenuto, soltanto le eccezioni in senso proprio, cioe quelle che consistono nella contrapposizione da parte del convenuto di un proprio controdiritto e non rilevabile d'ufficio dal giudice. (V 463/79, mass n 396579).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)