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Sez. L, Sentenza n. 463 del 20/01/1979 (Rv. 396579 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - DEDUZIONE A PENA DI DECADENZA DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - QUESTIONE DELL'APPLICABILITA DELL'ART 73 DEL DPR N 748 DEL 1972 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO - RILEVABILITA D'UFFICIO - DAL TRIBUNALE IN SEDE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396579-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE - DEDUZIONE A PENA DI DECADENZA DELLE ECCEZIONI DEL CONVENUTO - RIFERIMENTO ALLE ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO - QUESTIONE DELL'APPLICABILITA DELL'ART 73 DEL DPR N 748 DEL 1972 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO - RILEVABILITA D'UFFICIO - DAL TRIBUNALE IN SEDE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*

A norma dell'art 416, comma secondo, cod proc civ, debbono essere proposte, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la Costituzione del convenuto, soltanto le eccezioni in senso proprio, che sono quelle che consistono nella contrapposizione da parte del convenuto di un proprio controdiritto, esercitabile in via autonoma e non rilevabile di ufficio dal giudice. Pertanto, poiche la questione dell'applicabilita dell'art 73 del DPR 30 giugno 1972 n 748 (disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo), dettato in tema di liquidazione e riliquidazione delle pensioni, anche in materia di liquidazione dell'indennita, non costituisce una eccezione in senso proprio, ma un problema di applicazione della legge, che deve essere esaminato dal giudice anche d'ufficio, il tribunale, in Sede di appello, non puo ometterne l'esame deducendo la tardivita della sua proposizione. (V 2302/76, mass n 381101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1972 num. 748 art. 73, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)